L’emergenza Covid ha reso molto difficile, sia per le famiglie che per le attività commerciali e professionali, il pagamento del canone di affitto mensile.

In mancanza di un provvedimento normativo ad hoc che preveda uno sconto sugli affitti a causa dell’emergenza ecco quali sono le soluzioni per l’inquilino in difficoltà. All’inquilino penalizzato dagli effetti dell’epidemia (i quali sono ovviamente indipendenti dalla sua volontà) è consentito differire i versamenti dovuti senza conseguenze negative, a condizione che sia ragionevolmente presumibile il nesso di causalità tra omesso pagamento e l’impatto del virus sull’attività svolta.

Infatti una disposizione contenuta nella legislazione di emergenza (art. 91 del D.L.18/2020, che richiama il codice civile, art. 1218 c.c) prevede che il rispetto delle misure di contenimento sia sempre tenuto in debita considerazione ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore nei casi di inadempimento o ritardato adempimento.

Quindi i pagamenti parziali o ritardati possano essere tollerati nella misura in cui le prescrizioni interruttive abbiano avuto un impatto apprezzabile sull’attività del debitore. Da qui la possibilità per l’affittuario in difficoltà di richiedere la sospensione dei canoni sino a quando l’emergenza non sarà terminata.

Inoltre, nulla vieta alle parti di procedere autonomamente alla rinegoziazione del canone (nell’entità e nelle tempistiche di pagamento) concordando sconti e/o distribuendo il versamento degli importi omessi su più annualità e, pertanto, l’inquilino potrà avanzare al proprietario dell’immobile in affitto una proposta in tal senso, sulla base delle proprie mutate condizioni economiche.

Infine, all’inquilino è sempre riconosciuto il diritto di domandare la risoluzione del contratto di locazione facendo leva sulla straordinarietà ed imprevedibilità della situazione epidemica come previsto dall’articolo 1467 c.c.

Ricapitolando le soluzioni che astrattamente possono essere prospettate all’inquilino sono le seguenti:

1) La richiesta, da inoltrarsi in via amichevole al locatore, di riduzione del canone o limitatamente al periodo in cui restano in vigore le disposizioni restrittive varate dal Governo o per tutta la durata convenuta dal contratto in misura da concordarsi fra le parti; l’accordo va poi registrato entra trenta giorni e non sono previste spese di registrazione o di bollo.

2) Per l’ipotesi di un rifiuto del locatore ad addivenire a un accordo in tal senso, l’instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria al fine di ottenere, tramite l’ausilio dell’organismo adito, un accordo che contemperi le opposte esigenze delle parti.

3) Per l’ipotesi, infine, di fallimento di ogni tentativo di accordo e di mediazione, l’instaurazione di un giudizio avanti l’autorità competente.